Esenzioni imposte di pubblicità sui veicoli
Con l’ultima sentenza (la n. 2632/2015) la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito le circostanze ove si dovrà applicare l’imposta di pubblicità sugli automezzi. Ad essere obbligate al versamento della tassa per la pubblicità sono tutte quelle imprese che effettuano, come attività strumentale, il trasporto per proprio conto della merce prodotta. L’imposta deve essere versata anche quando l’azienda desidera esporre il proprio logo sulle fiancate degli automezzi presi a noleggio per trasportare le proprie merci.
Esenzioni:
Sono comunque previste delle esenzioni della tassa rispettando alcune regole che verificheremo qui di seguito.
E’ importante però sottolineare che nel caso appena descritto sopra (automezzi presi a noleggio per trasportare le proprie merci), l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 4 bis D.Lgs. n. 507/1993 che leggeremo qui sotto, non può applicarsi, non essendo i veicoli di proprietà e non trattandosi di un’impresa di trasporti. Infatti tale norma prevede che:
“Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato”.
Inoltre l’imposta per la pubblicità sugli automezzi non è dovuta per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto sui veicoli realmente impiegati per il trasporto stesso, anche se questo viene effettuato per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
Dunque, a scanso di equivoci, per maggior chiarezza riassumiamo quanto segue: i “veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto” sono esenti dall’imposta quando appartengano alla proprietà “dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi” e siano altresì effettivamente utilizzati per il lavoro di trasporto.